Obbligatorietà
L’obbligo di registrazione di una pubblicazione periodica presso il tribunale sussiste esclusivamente per le pubblicazioni cartacee così come previsto dalla Legge 1948 n. 47. La registrazione in tribunale delle pubblicazioni periodiche che hanno una diffusione esclusivamente on-line è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori dei servizi intendano avvalersi delle provvidenze in favore dell’editoria previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7 del D. L. n. 70/2003.
Nel caso si ritenga opportuno realizzare una versione a stampa della rivista per procedere al deposito legale e per sfruttare anche il canale di distribuzione tradizionale sarà obbligatorio registrare il periodico in tribunale.
[informazioni a cura di Paola Galimberti, Università di Milano]Procedure di registrazione
È necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’elenco speciale.
Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore.
[informazioni tratte dalla pagina “Registrazione giornali e periodici” del sito del Tribunale di Torino]Iscrizione del Direttore Responsabile negli elenchi speciali
L’art. 28 della legge 3 febbraio 1963 sull’Ordinamento della professione di giornalista permette l’iscrizione negli Elenchi Speciali annessi all’Albo dei giornalisti “…a chi pur non esercitando l’attività di giornalista, assumano la qualifica di Direttori Responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico…”. L’art. 3, secondo e terzo comma, della legge n. 47/1948, stabilisce che “Il Direttore Responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche. Può essere Direttore Responsabile anche l’italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche”.
L’Ordine dei giornalisti del Piemonte offre tutte le informazioni pratiche per l’iscrizione nella sezione Speciale.
Registrazione della rivista presso la cancelleria del Tribunale Civile
È da effettuarsi solo nei casi previsti dalla legge: qualora la rivista abbia una versione cartacea o goda delle provvidenze in favore dell’editoria. Ottenuta l’iscrizione del Direttore Responsabile negli elenchi speciali annesso all’Ordine dei giornalisti, occorre registrare la rivista presso la cancelleria del tribunale civile. Infatti, l’art. 5 della Legge 47/1948 prevede che nessun giornale o periodico possa essere pubblicato se non sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Il Tribunale di Torino offre una pagina con tutte le istruzioni pratiche per la registrazione.
L’istanza di registrazione e tutti i documenti (punto 1, punto 7, punto 10 b) che recano la firma del Legale Rappresentante (Rettore) vanno fatti firmare con firma autenticata dal Rettore stesso alla presenza di un Notaio. Il Notaio va prenotato e deve prendere appuntamento con il Rettore in via Verdi,8, secondo le rispettive disponibilità. Tutto è a carico delle singole riviste.