Quando firmate un contratto con un editore, di solito vi viene chiesta la cessione di tutti i vostri diritti.
Questa è una cattiva prassi, perché secondo la Legge italiana sul Diritto d’Autore (633/1941), all’art. 19, i diritti sono fra di loro indipendenti: «I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti». I diritti di utilizzazione economica (gli unici cedibili) sono: pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, traduzione, noleggio/prestito.
Quando un autore cede in esclusiva i propri diritti ad un editore perde completamente ogni controllo sulla propria opera e quindi non può più:
- mettere online il pdf sulla propria pagina
- distribuirla a lezione agli studenti
- ripresentarla a convegni o seminari
- includerne parti in una successiva opera
- archiviarla nell’archivio istituzionale del proprio ateneo
La legge prevede che si possa cedere un diritto e mantenere gli altri; inoltre, nel caso di cessione non esclusiva lo stesso diritto può essere ceduto a più soggetti.
È importante come AUTORI diventare più consapevoli dei propri diritti, imparare a contrattare con gli editori, imparare a mantenere i diritti di riuso almeno per fini didattici.
Ci sono strumenti utili per una gestione più consapevole dei propri diritti:
- le Licenze Creative Commons per tutelare in rete il proprio lavoro
- gli Addenda ai contratti editoriali: sono aggiunte ai contratti predisposti dagli editori, nelle quali l’autore si riserva alcuni diritti (per es. il riuso a fini didattici)
- la pagina sul Diritto d’autore curata da Antonella De Robbio (Univ. di Padova).